Il profilo professionale

Il Ministero della sanità
 ha emanato un regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del dietista
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VISTO l’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante:<< Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

RITENUTO di individuare la figura del dietista;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

VISTA la nota, in data 30/09/94 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento

ARTICOLO 1

1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.

2. Gli specifici atti di competenza sono:

a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;

b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;

c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;

d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;

e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;

f) svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale.

ARTICOLO 2

1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 3

1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

ARTICOLO 4

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e’ fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, lì 14 Settembre 1994

IL MINISTRO